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Articolo 506 Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame. 2.Il presidente anche su richiesta di altro componente del collegio può rivolgere domande a testimoni,ai periti e ai tecnici, alle persone indicate dall'’articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l’esame e il controesame.Restail diritto delle parti di concludere l’esame secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2 e 503,comma 2.* * *mcoe modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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