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4 corrispondenze trovate per il termine ART 296 Pagina 1 di 1 | Pag. 1


Art. 296 cpp Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare (285, 286), agli arresti domiciliari (284), al divieto di espatrio (281), all'obbligo di dimora (283) o a un ordine con cui si dispone la carcerazione (656). 2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita (97 att.). Avviso del deposito è notificato al difensore. 3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata. 4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'art. 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso. 5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso (385 c.p.).

Codice di procedura penale Libro 4 Titolo Misure cautelari personali

Art. 296 cpc Sospensione su istanza delle parti
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 296 cc Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e seguenti). Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Codice civile Libro 1 Titolo Dell'adozione di persone maggiori di età

Art. 296 cp Offesa alla liberta' dei Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Capo di uno Stato estero e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Codice penale Libro 2 Titolo Dei delitti contro la personalita' dello stato



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