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Art. 819 cpc ter Assunzione delle testimonianze Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.
Articolo aggiunto dall'art. 11, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 819 cpc ter Assunzione delle testimonianze Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.
Articolo aggiunto dall'art. 11, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 819 cpc ter Assunzione delle testimonianze Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.
Articolo aggiunto dall'art. 11, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 820 cpc Termini per la decisione Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 821 cpc Rilevanza del decorso del termine Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita' del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alla altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Articolo cosi' modificato dall'art. 14, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 825 cpc Deposito del lodo Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte, mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
Il pretore, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del pretore e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 824 cpc Luogo di pronuncia Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica.
Articolo abrograto dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 823 cpc Deliberazione e requisiti del lodo Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed e' quindi redatto per iscritto.
Esso deve contenere:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei requisiti relativi;
3) l'esposizione sommaria dei motivi;
4) il dispositivo;
5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato (1);
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi (2).
Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che esso e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (3).
(1) Numero cosi' sostituito dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
(2) Numero cosi' sostituito dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
(3) Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 818 cpc Provvedimenti cautelari Gli arbitri non possono concedere sequestri, ne' altri provvedimenti cautelari.
Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando e' intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 817 cpc Eccezione d'incompetenza La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non puo', per questo motivo, impugnare di nullita' il lodo.
Articolo cosi' modificato dall'art. 9, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 809 cpc Numero e modo di nomina degli arbitri Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 (1).
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 4, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 808 cpc Clausola compromissoria Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi 1° e 2°.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 807 cpc Forma del compromesso Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente (1).
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 810 cpc Nomina degli arbitri Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, puo' rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1).
La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o piu' arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto.
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 813 cpc Accettazione e obblighi degli arbitri L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso.
Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a cio' incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 816 cpc Svolgimento del procedimento Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.
Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.
In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno.
Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.
Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 8, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 815 cpc Ricusazione degli arbitri La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (1).
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 826 cpc Correzione del lodo 1 Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applica le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
(1) Rubrica cosi' sostituita dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 827 cpc Mezzi di impugnazione Il lodo e' soggetto soltanto all'impugnazione per nullita', per revocazione o per opposizione di terzo.
I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato Art. 38 cpp Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta (41), nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere (40). Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale (122). Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.
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