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Art. 2805 cc Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore (1250, 1254).
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione (1248) verificatasi anteriormente.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2804 cc Assegnazione o vendita del credito dato in pegno Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2744, 2928).
Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 797.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2803 cc Riscossione del credito dato in pegno Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2802 cc Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2806 cc Pegno di diritti diversi dai crediti Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2807 cc Norme applicabili al pegno di crediti Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e seguenti).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2810 cc Oggetto dell'ipoteca Sono capaci d'ipoteca:
i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e seguenti);
l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);
il diritto di superficie (952 e seguenti);
il diritto dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico (957 e seguenti).
Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2809 cc Specialità e indivisibilità dell'ipoteca L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2808 cc Costituzione ed effetti dell'ipoteca L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505) anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e seguenti).
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2801 cc Consegna del documento Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2800 cc Condizioni della prelazione Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2794 cc Restituzione della cosa Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno (1204).
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2793 cc Sequestro della cosa Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2792 cc Divieto di uso e disposizione della cosa Il creditore non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del costituente, usare della cosa (1770), salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2795 cc Vendita anticipata Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa (Cod. Proc. Civ. 502).
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo (Cod. Proc. Civ. 530).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2796 cc Vendita della cosa Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2799 cc Indivisibilità del pegno Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile (1232).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2798 cc Assegnazione della cosa in pagamento Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato (2744).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2797 cc Forme della vendita Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti (1515, att. 83). Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'art. 163 bis Cod. Proc. Civ.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse (2744).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2811 cc Miglioramenti e accessioni L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni (934 e seguenti) dell'immobile ipotecario, salve le eccezioni stabilite dalla legge (2873).
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