Legge on Line
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Alberghi
Giochi gratis

 

168 corrispondenze trovate per il termine termini Pagina 1 di 9 | Pag. 1 | Pag. 2 | Pag. 3 | Pag. 4 | Pag. 5 | Pag. 6 | Pag. 7 | Pag. 8 | Pag. 9


Art. 152 cpc Termini legali e termini giudiziari
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Codice di procedura civile Libro 1 Titolo Degli atti processuali

Art. 155 cpc Computo dei termini
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Codice di procedura civile Libro 1 Titolo Degli atti processuali

Art. 173 cpp Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. 2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti (175). 3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

Codice di procedura penale Libro 2 Titolo Termini

Art. 184 cpc bis Rimessione in termini
Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria. I termini di cui al comma precedente sono perentori. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi. Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 26 novembre 1990, n. 353. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini (1). Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma. Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353. (1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 184 cpc bis Rimessione in termini
Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria. I termini di cui al comma precedente sono perentori. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi. Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 26 novembre 1990, n. 353. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini (1). Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma. Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353. (1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 153 cpc Improrogabilita' dei termini perentori
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

Codice di procedura civile Libro 1 Titolo Degli atti processuali

Art. 951 cc Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

Codice civile Libro 3 Titolo Della proprietà

Art. 2892 cc Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.

Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Art. 163 cpc bis Termini per comparire
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167 (1). L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero (1). Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 163 cpc bis Termini per comparire
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167 (1). L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero (1). Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 585 cpp Termini per l'impugnazione
l. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 3. 2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio (128); b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio (475, 488), anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'art. 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito; d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace (487) e per il procuratore generale presso la Corte di Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte di Appello. 3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. 4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi (167 att.) nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. 5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza (173).

Codice di procedura penale Libro 9 Titolo Disposizioni generali

Art. 326 cpc Decorrenza dei termini
I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Delle impugnazioni

Art. 553 cpp Termini di durata delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'art. 405 commi 2, 3 e 4. 2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.

Codice di procedura penale Libro 8 Titolo Indagini preliminari

Art. 294 cpc Rimessione in termini
Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 2963 cc Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155). Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (1187). La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Codice civile Libro 6 Titolo Della prescrizione e della decadenza

Art. 297 cpp Computo dei termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto (380, 381) o del fermo (384). 2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'art. 293. 3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchÈ diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma. 4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303 comma 4 . 5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza (95 att.), gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena di internamento per misura di sicurezza.

Codice di procedura penale Libro 4 Titolo Misure cautelari personali

Art. 347 cpc Forme e termini della costituzione in appello
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1). L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Delle impugnazioni

Art. 304 cpp Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore (486) ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova (509) o a seguito di concessione di termini per la difesa (108, 451, 519, 520); b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; c ) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3. 2. I termini previsti dall'art. 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado (525 ss.) o nel giudizio sulle impugnazioni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. 4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lett. a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. 7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).

Codice di procedura penale Libro 4 Titolo Misure cautelari personali

Art. 303 cpp Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artt. 442, 448, comma 1, 561 e 563: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2 ) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. l); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello; 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. 2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. 4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lett. a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.

Codice di procedura penale Libro 4 Titolo Misure cautelari personali

Art. 307 cpp Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti. 2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'art. 275, è tuttavia ripristinata: a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma 1 lett. b) . 3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente. 5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lett. a).

Codice di procedura penale Libro 4 Titolo Misure cautelari personali



Pagina 1 di 9 | Pag. 1 | Pag. 2 | Pag. 3 | Pag. 4 | Pag. 5 | Pag. 6 | Pag. 7 | Pag. 8 | Pag. 9

 

 
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.